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STATUTO COMUNALE


TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1   Comune

1. Il Comune di Vergiate è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art.2   Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come segni distintivi, uno stemma ed un gonfalone.

2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art.3   Territorio

1. Il Comune di Vergiate comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Cimbro, Corgeno, Cuirone e Sesona con Vergiate, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

3. a) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali e agricoli nel rispetto dei criteri estetici di salvaguardia    e valorizzazione del paesaggio.

b) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

c) Predispone la realizzazione di opere di urbaniz-zazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

d) Attua un sistema coordinato di traffico e di circo-lazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popo-lazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

e) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

f) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Art.4   Funzioni del Comune

1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico, è l’ente locale che cura gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territo- rio e dello sviluppo economico, salvo ciò che non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Esercita, inoltre, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

Art.5   Autonomia statutaria

1. Lo statuto comunale, che in seguito è chiamato sta-tuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale, che nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le regole fondamentali di organizza-zione del Comune, specifica le differenze di attribuzio-ni fra gli organi, le forme di garanzia e di partecipazio-ne delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentra-mento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamen-te i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incom-patibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge suddetta.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia d’azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la parteci-pazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

Art.6   Principi e finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza tra i cittadini e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di cooperazione tra popoli di culture diverse.

2. Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, con altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, competenti su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni e problematiche di natura locale.

3. Il Consiglio Comunale può decidere gemellaggi con Comuni nazionali, europei o internazionali, ad incre-mento della pace, della solidarietà e della conoscenza tra i popoli, assumendo le relative spese di rappre-sentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art.7   Principi relativi all’ordinamento tributario locale

1. Il Comune, in conformità a quanto disposto da leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/1995 n.212, contenente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza ed alla motivazione degli atti, alla buona fede ed alla collaborazione, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art.8   Semplificazione amministrativa

1. Il Comune di Vergiate garantisce il rispetto e l’osservanza di tutte le norme relative alla semplificazione degli atti amministrativi e ai diritti dei cittadini in materia di accesso e partecipazione.

2. Garantisce inoltre il rispetto della privacy ai sensi della legge 675/96.

Art.9   Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, per favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art.10   Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo IV Tit. III del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4.  Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b)  a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art.11   Albo Pretorio

1.  Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I   Organi Istituzionali

Art.12 Organi del Comune Vergiate

1.   Sono organi del Comune:

-    il Consiglio Comunale

-    la Giunta Comunale

-    il Sindaco

Capo II – Consiglio Comunale

Art.13   Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art.14   Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti ur-genti ed improrogabili.

3. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

- le variazioni di bilancio ritenute urgenti;

- la ratifica delle deliberazioni d’urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscono presupposto per l’approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;

- modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dallo O.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal Consiglio Comunale;

- provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida del Prefetto;

- ogni altro provvedimento che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

Art.15   Prerogative dei Consiglieri Comunali Cessazione dalla carica

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

4. Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato.

5. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

7. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. Tra i Consiglieri proclamati eletti è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell’art.7 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

9. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge con modalità da determinarsi nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; a richiesta dei Consiglieri il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione.

10. soppresso

11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

12. Il comportamento degli amministratori comunali deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli am-ministratori e quelle proprie dei Responsabili di area.

13. Per assicurare la trasparenza amministrativa, il Consigliere è tenuto a comunicare, secondo le moda-lità contenute nel Regolamento, la propria situazione patrimoniale da esporre all’Albo Pretorio del Comune o altri mezzi comunali di informazione al cittadino.

14. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

15. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, il Sindaco e i componenti della Giunta e del Consiglio possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

16. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separata deliberazione secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art.141 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art.15–bis   soppresso

Art. 16   Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione normativa e controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione, regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.

Art.17   Competenze

1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

a) deliberare gli Statuti dell’Ente, delle Aziende Spe-ciali, delle S.p.A. comunali e/o miste e le loro revisioni;

b) approvare i regolamenti comunali, fatta eccezione per quelli riguardanti l’ordinamento degli uffici o servizi di competenza della Giunta Comunale;

c) definire i criteri generali sull’ordinamento degli uffi-  ci e servizi;

d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;

e) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l’indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli stessi ai sensi dell’art.14 della Legge 11.02.1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni secondo la disciplina nella stessa legge contenuta. Il programma triennale, redatto secondo lo schema ministeriale deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e sarà operativo a seguito di pubblicazione del regolamento attuativo;

f) approvare il Bilancio annuale, pluriennale con relative variazioni ed il Conto Consuntivo;

g) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i rela- tivi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe agli stessi;

h) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

i) deliberare l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

j) determinare l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;

k) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

l) affidare attività o servizi non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici o privati mediante convenzione;

m) istituire e disciplinare l’ordinamento dei tributi, del- le tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

n) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

o) approvare le deliberazioni relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fonda-mentali ed alla emissione di prestiti obbligazionari;

p) deliberare le opere che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

q) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari responsabili;

r) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

s) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

t) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo;

u) deliberare la nomina e adottare ogni altro prov-vedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

v) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze;

w) istituire, con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, al proprio interno, Commissioni di indagine sulla attività dell’amministrazione. Nella Commissione d’indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle Commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.  La  Commissione  Consiliare  ha   diritto   di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente riguardanti l’indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La Commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza. La relazione è sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle Commissioni per la valutazione di competenza.

x) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro compenso.

2. Le deliberazioni relative agli argomenti contenuti nel presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da parte di altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre  a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza.

Art.18   Presidenza del Consiglio

1. Ai fini di una più accentuata autonomia del Con-siglio nei confronti dell’esecutivo, è istituita nel Comu-ne di Vergiate la figura del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comuna-le, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti per la sua organizzazione.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

4. Provvede alla convocazione ed al funzionamento dell’assemblea consiliare, coordina la discussione de-gli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; precisa i termini delle pro-poste per le quali si discute e si vota, determina l’ordi-ne delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, attraverso le conferenze dei capigruppo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai sin-goli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Nella stessa seduta si può provvedere alla nomina di un Vicepresidente.

Art.19   Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo di indagine, di inchiesta,    di studio. Per quanto attiene le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

2. Le Commissioni, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l’esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza avere diritto di voto.

5. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all’approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Art.20   Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quan-to previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

3. Qualora tale facoltà non sia esercitata oppure nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, con funzioni di collaborazione nella formazione del programma dei lavori del Consiglio. Alla conferenza partecipa il Capogruppo o un Consigliere da questi delegato.

5. Le modalità di costituzione, designazione e funzionamento sono indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art.21   Commissione di ispezione e di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, comprendendo il Sindaco (o Presidente), può istituire al proprio interno Commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appar-tenente alla minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze stesse, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

3. La Commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture ed il personale dell’en-   te messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a for-  nire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l’elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

Art.22   Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco o Presidente con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal Consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.

5. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

6. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all’Albo Pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

7. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta. In tale caso, qualora il Consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

8. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’Albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

9. I giorni di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi liberi, esclusi cioè quello della notifica e quello della seduta consiliare, compresi all’interno degli stessi i giorni festivi.

Art.23   Linee programmatiche

1. Il Sindaco entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. La deliberazione della Giunta di approvazione del programma viene depositata in segreteria e trasmessa ai Consiglieri Comunali lo stesso giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti scritti entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione.

4. Il programma approvato dal Consiglio viene pubblicato per estratto sul periodico comunale.

5. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni Consiliari competenti, o in mancanza attraverso le Conferenze dei Capigruppo, che verranno appositamente convo-cate. Il documento del Sindaco contenente le linee pro-grammatiche ed il parere della Commissione Consiliare o in mancanza della Conferenza dei Capigruppo, sarà inviato a tutti i Consiglieri Comunali insieme all’avviso di convocazione del Consiglio in cui tale documento dovrà essere approvato. La stessa procedura sarà os-servata nel corso del mandato amministrativo ove si renda necessario aggiornare le linee programmatiche inizialmente definite. In tal caso il Presidente del Consi-glio Comunale convocherà la Commissione Consiliare competente o in mancanza la Conferenza dei Capigruppo per esprimere il parere di competenza.

6. Annualmente il Sindaco in sede di predisposizione del bilancio accompagna lo stesso con una relazione inerente le linee programmatiche che si intendono perseguire nell’anno di riferimento. Le eventuali proposte di emendamento devono essere presentate entro venti giorni dalla trasmissione degli atti. La verifica sull’attuazione delle linee programmatiche viene effettuata in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi previsti dall’art.193 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Art.24   Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e a maggio-ranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente statuto o i regolamenti prevedano una diversa maggioranza. Quando la prima convo-cazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, si procede alla seconda convocazione. E’ seduta di se-conda convocazione, quella che segue, con i mede-simi oggetti da deliberare, ma in giornata diversa, ad altra riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale. Per far luogo ad una adunanza consiliare di seconda convocazione, è necessario che:

a) la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;

b) che ad essa non sia intervenuta la metà dei Consiglieri;

c) che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.

Anche la convocazione della seduta di seconda convocazione deve essere fatta per iscritto nei modi e termini indicati dalla prima.

2.  I  Consiglieri  che  non  intervengono  a  tre  sedute consecutive senza valida motivazione decadono dalla carica. Il Presidente del Consiglio Comunale fa notifica-re l’avvio della procedura di decadenza ai Consiglieri assegnando dieci giorni per la presentazione delle motivazioni giustificative delle assenze. Il Consiglio te-nuto conto delle cause giustificative presentate decide in seduta segreta a votazione segreta sulla decadenza dei Consiglieri che possono partecipare alla seduta.

Art.25   Astensione dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco

1. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il comportamento degli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato al princi-pio dell’imparzialità e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, compe-tenze e responsabilità dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco e quelle proprie dei Responsabili di area.

3. Gli amministratori si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di tributi, somministrazioni o appalti di opere, forniture  o servizi nell’interesse del Comune o degli enti soggetti all’amministrazione o vigilanza da parte dello stesso.

Art.26   Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.27  soppresso

Art.28   Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adot-tata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.29   Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. In sua assenza lo sostituisce il Vicesegretario Comunale o altro Segretario nominato dal Sindaco.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

a)  le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b)  le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.30   Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Per l’esecutività delle deliberazioni valgono le norme previste dall’art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

3. A seguito dell’entrata in vigore del presente statuto saranno istituite delle apposite bacheche in tutte le frazioni del Comune nelle quali saranno esposte le sintesi delle deliberazioni consiliari e di Giunta.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art.31   La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali e direttive.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e in sede di verifica della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

3. La Giunta approva il regolamento generale degli uffici e servizi in conformità con il presente statuto.

4. La Giunta esercita inoltre poteri programmatori in attuazione degli atti generali del Consiglio, poteri di in-dirizzo, nonché i relativi poteri di vigilanza e controllo.

Art.32   Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei assessori tra cui il Vicesindaco nominato dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di candi-dabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell’accettazione della carica. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzioni di relazione e diritto di intervento nella materia assegnata.

3. Non possono far parte della Giunta i parenti o gli affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art.33   soppresso

Art.34   Revoca Assessori

E' facoltà del Sindaco in corso di mandato procedere alla revoca di uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio unitamente alla comunicazione di nomina del nuovo.

Art.35   Funzionamento della Giunta

1. I componenti della Giunta Comunale vengono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. A differenza di quanto stabilito per il Sindaco, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di As-sessore può essere ulteriormente nominato Assessore.

3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i Revi-sori dei Conti, su esplicito invito del Sindaco o a loro richiesta motivata. La presenza degli stessi è riportata a verbale. Inoltre, possono intervenire, per la illustra-zione di atti di loro espressa competenza, ove il Sin-daco lo richieda, i Titolari di posizione organizzative.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda, salvo i casi previsti dal 2° comma dell’art.3 della Legge n.241/1990.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

6. Il Segretario Comunale cura, inoltre, la verba-lizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al Presidente della stessa seduta.

Art.36   Anzianità degli assessori

1. I nominativi degli Assessori sono disposti, nel decre-to sindacale di nomina, nell'ordine voluto dal Sindaco.

2. Risulta pertanto Assessore anziano quello che, nell’ordine di cui al precedente comma, occupa il primo posto.

3. All'Assessore anziano spetta, in subordine al Vicesindaco, la sostituzione del Sindaco, assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale, sia quale Ufficiale del Governo.

Art.37   Durata in carica

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge, fino alla nomina di un Commissario.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art.38   Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art.14 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Art.39   Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, rimozione, revoca, decadenza o decesso.

2. I relativi provvedimenti vengono adottati dal Sindaco, con proprio decreto motivato, che contiene anche il provvedimento di sostituzione dell'Assessore cessato dalla carica, indicandone contestualmente la posizione nell'ordine di anzianità degli Assessori.

3. Dei provvedimenti adottati, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.40   Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dagli uffici, stabilisce l'ordine del giorno  dei lavori.

2. La Giunta può deliberare di riunirsi in giorni ed ore fissi predeterminati, stabilendo le modalità di convocazione e di funzionamento.

3. Il Sindaco può delegare per iscritto al Vicesindaco ed ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nel rispetto del principio della distinzione dei ruoli, di cui al comma 3 dell’art.2 D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni. L’atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli delle minoranze, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione degli atti.

4. L'attività della Giunta è collegiale.

5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

6. L'attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco.

7. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte di intervento formulate dagli uffi-  ci verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, a maggioranza assoluta di voti dei componenti.

Art.41   Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministra-zione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107 commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Titolari di posizioni organizzative.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge at-tività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni governative:

a) propone al Consiglio i regolamenti

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;